Regolamento

Regolamento per l’accesso e la fruizione dei Giardini di Palazzo Orléans

Art. 1
(Oggetto e finalità)

  1. Il presente regolamento disciplina l’accesso e la fruizione dei Giardini d’Orléans (di seguito “Giardini”) in sicurezza e in modo da preservare il patrimonio storico-artistico e vegetale – zoologico.

Art. 2
(Obblighi e accesso dei visitatori)

  1. E’ fatto obbligo ai visitatori di assumere comportamenti consapevoli del valore storico, culturale, ambientale e paesaggistico dei Giardini e comunque rispettosi del patrimonio naturale e zoologico in essi contenuto.
  2. L’ingresso ai minori di 14 anni è consentito esclusivamente se accompagnati dal proprio genitore o da un parente o da altro soggetto autorizzato, comunque maggiorenne. Per le scolaresche e le visite di gruppo, l’accesso e la fruizione sono consentiti con la presenza e sotto la responsabilità dei docenti o accompagnatori autorizzati, che ne assicurano la sorveglianza. Il personale addetto alla custodia e vigilanza dei Giardini è autorizzato ad effettuare ogni utile accertamento al riguardo.
  3.  In particolare, i visitatori dovranno:
    a) mantenere un abbigliamento curato e rispettoso che rifletta la solennità del luogo;
    b) mantenere comportamenti conformi all’ordine e alla quiete pubblica e al buon costume;
    c) astenersi da qualsiasi comportamento che possa causare danni, sotto qualunque forma, al patrimonio naturalistico e artistico nonché agli arredi dei Giardini;
    d) astenersi dal fumare e da ogni comportamento che possa provocare rischio di incendio, bere bevande alcoliche ed introdurre contenitori in vetro;
    e) astenersi dal somministrare qualsiasi alimento agli animali e, in generale, da ogni comportamento che possa recare disturbo alla serenità e all’incolumità degli stessi;
    f) astenersi dal portare con sé cani o animali in genere, anche se al guinzaglio o muniti di museruola, con l’eccezione dei cani guida per i non vedenti;
    g) astenersi dall’entrare nelle vasche o gettare qualsiasi cosa all’interno delle stesse, dall’utilizzare coriandoli o similari oggetti festosi; dal calpestare le aiuole, le siepi, dal cogliere fiori, estirpare piante e salire sulle panchine, avendo cura di camminare solo lungo i viali e i percorsi prestabiliti, senza addentrarsi in aree interdette al pubblico;
    h) depositare eventuali rifiuti esclusivamente negli appositi contenitori;
    i)astenersi da attività di questua sotto qualsiasi forma;
    l)astenersi dallo svolgere qualsiasi attività di natura pubblicitaria, commerciale o di pubblico intrattenimento senza preventiva autorizzazione;
    m)attenersi scrupolosamente agli orari di apertura e di chiusura, alle indicazioni fornite ed alle prescrizioni di volta in volta impartite dal personale addetto alla vigilanza ed alla custodia dei Giardini;
  4. L’ingresso ai Giardini è consentito senza l’utilizzo di alcun tipo di mezzo di trasporto personale, fatta eccezione per quelli in uso alle persone con disabilità. Non è consentito introdurre all’interno dei Giardini: motocicli, biciclette, pattini, monopattini, skateboard, palloni, aquiloni e qualsiasi tipologia di oggetto che possa arrecare disturbo alla quiete degli animali e alla fruizione dei visitatori. L’accesso può essere autorizzato solo ai mezzi di soccorso o ai veicoli destinati ad operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Giardini e delle relative infrastrutture.
  5. Non sono consentite fotografie e/o riprese video anche con l’ausilio di droni e supporti per eventi o ricorrenze (battesimi, cresime, matrimoni, anniversari, diplomi, lauree etc.) ad eccezione di quelle per uso strettamente individuale o preventivamente autorizzate. Ogni altra forma di produzione e diffusione di immagini e filmati aventi natura commerciale o comunque remunerativa è vietata.
  6. Il personale addetto pone in essere ogni iniziativa o misura utile all’ordinato svolgimento delle visite, nel rispetto dello stato dei luoghi, del patrimonio vegetale e zoologico nonché delle vigenti normative e delle presenti disposizioni.

Art. 3
(Apertura ed orari consentiti. Festività)

  1. I giorni e gli orari di accesso ai Giardini, sono stabiliti dal Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali, e pubblicati sul sito internet I Giardini del Palazzo d’Orleans |, sul sito Istituzionale della Presidenza della Regione, e affissi all’ingresso del Sito.
  2. I Giardini, di norma, sono aperti tutto l’anno tranne il lunedì e nelle giornate di apertura straordinaria rese note tramite il sito ufficiale.
  3. L’Amministrazione può disporre variazioni agli itinerari, ai giorni ed agli orari di apertura in caso di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, di interventi di riqualificazione, di condizioni meteorologiche avverse o esigenze di ordine pubblico e comunque in ogni altra circostanza che imponga restrizioni ai visitatori, delle quali sarà data comunicazione con mezzi idonei.

Art. 4
(Gestione, vigilanza e custodia dei Giardini. Sanzioni)

  1. Il coordinamento dell’attività di gestione dei Giardini è affidato al Servizio 2 del Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali, che sovrintende al rispetto delle previsioni del presente Regolamento.
  2. Alla vigilanza e custodia dei Giardini provvede il personale della Presidenza della Regione – Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali.
  3. Il personale di cui al comma 2 è, altresì, preposto alla prevenzione dei comportamenti contrari alle prescrizioni del presente regolamento da parte dei visitatori.
  4. E’ fatto obbligo ai visitatori di conformarsi alle disposizioni impartite dal predetto personale per l’ordinata fruizione dei Giardini.
  5. Il personale di presidio dei Giardini è autorizzato, se necessario, ad inibire l’ingresso o la permanenza all’interno degli stessi a chiunque adotti comportamenti inappropriati.
  6. Il Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali e la Presidenza della Regione declinano ogni responsabilità in relazione ad eventuali danni a persone e a cose che dovessero verificarsi a seguito di comportamenti non rispettosi delle prescrizioni del presente regolamento.
  7. E’ facoltà dell’Amministrazione Regionale porre in essere tutti i poteri di intervento previsti dall’Ordinamento regionale per la custodia del proprio patrimonio, incluso, ove occorra, avvalersi del Corpo Forestale della Regione Siciliana.
  8. Alle violazioni delle prescrizioni del presente regolamento si applicherà, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa pecuniaria che sarà proporzionata alla violazione arrecata. L’autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie è l’ Amministrazione Regionale.
  9. E’ fatta salva l’attivazione di ogni ulteriore azione finalizzata ad ottenere l’eventuale risarcimento del danno arrecato al patrimonio naturale ed alle attrezzature dei Giardini, e di ogni eventuale denuncia alle Autorità competenti qualora i comportamenti dei trasgressori integrino fattispecie aventi rilevanza di reato.

Scarica la Determina del 11.11.2025