Regolamento
Regolamento per l’accesso e la fruizione dei Giardini di Palazzo Orléans
Art. 1
(Oggetto e finalità)
- Il presente regolamento disciplina l’accesso e la fruizione dei Giardini d’Orléans (di seguito “Giardini”) in sicurezza e in modo da preservare il patrimonio storico-artistico e vegetale – zoologico.
Art. 2
(Obblighi e accesso dei visitatori)
- E’ fatto obbligo ai visitatori di assumere comportamenti consapevoli del valore storico, culturale, ambientale e paesaggistico dei Giardini e comunque rispettosi del patrimonio naturale e zoologico in essi contenuto.
- L’ingresso ai minori di 14 anni è consentito esclusivamente se accompagnati dal proprio genitore o da un parente o da altro soggetto autorizzato, comunque maggiorenne. Per le scolaresche e le visite di gruppo, l’accesso e la fruizione sono consentiti con la presenza e sotto la responsabilità dei docenti o accompagnatori autorizzati, che ne assicurano la sorveglianza. Il personale addetto alla custodia e vigilanza dei Giardini è autorizzato ad effettuare ogni utile accertamento al riguardo.
- In particolare, i visitatori dovranno:
a) mantenere un abbigliamento curato e rispettoso che rifletta la solennità del luogo;
b) mantenere comportamenti conformi all’ordine e alla quiete pubblica e al buon costume;
c) astenersi da qualsiasi comportamento che possa causare danni, sotto qualunque forma, al patrimonio naturalistico e artistico nonché agli arredi dei Giardini;
d) astenersi dal fumare e da ogni comportamento che possa provocare rischio di incendio, bere bevande alcoliche ed introdurre contenitori in vetro;
e) astenersi dal somministrare qualsiasi alimento agli animali e, in generale, da ogni comportamento che possa recare disturbo alla serenità e all’incolumità degli stessi;
f) astenersi dal portare con sé cani o animali in genere, anche se al guinzaglio o muniti di museruola, con l’eccezione dei cani guida per i non vedenti;
g) astenersi dall’entrare nelle vasche o gettare qualsiasi cosa all’interno delle stesse, dall’utilizzare coriandoli o similari oggetti festosi; dal calpestare le aiuole, le siepi, dal cogliere fiori, estirpare piante e salire sulle panchine, avendo cura di camminare solo lungo i viali e i percorsi prestabiliti, senza addentrarsi in aree interdette al pubblico;
h) depositare eventuali rifiuti esclusivamente negli appositi contenitori;
i)astenersi da attività di questua sotto qualsiasi forma;
l)astenersi dallo svolgere qualsiasi attività di natura pubblicitaria, commerciale o di pubblico intrattenimento senza preventiva autorizzazione;
m)attenersi scrupolosamente agli orari di apertura e di chiusura, alle indicazioni fornite ed alle prescrizioni di volta in volta impartite dal personale addetto alla vigilanza ed alla custodia dei Giardini; - L’ingresso ai Giardini è consentito senza l’utilizzo di alcun tipo di mezzo di trasporto personale, fatta eccezione per quelli in uso alle persone con disabilità. Non è consentito introdurre all’interno dei Giardini: motocicli, biciclette, pattini, monopattini, skateboard, palloni, aquiloni e qualsiasi tipologia di oggetto che possa arrecare disturbo alla quiete degli animali e alla fruizione dei visitatori. L’accesso può essere autorizzato solo ai mezzi di soccorso o ai veicoli destinati ad operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Giardini e delle relative infrastrutture.
- Non sono consentite fotografie e/o riprese video anche con l’ausilio di droni e supporti per eventi o ricorrenze (battesimi, cresime, matrimoni, anniversari, diplomi, lauree etc.) ad eccezione di quelle per uso strettamente individuale o preventivamente autorizzate. Ogni altra forma di produzione e diffusione di immagini e filmati aventi natura commerciale o comunque remunerativa è vietata.
- Il personale addetto pone in essere ogni iniziativa o misura utile all’ordinato svolgimento delle visite, nel rispetto dello stato dei luoghi, del patrimonio vegetale e zoologico nonché delle vigenti normative e delle presenti disposizioni.
Art. 3
(Apertura ed orari consentiti. Festività)
- I giorni e gli orari di accesso ai Giardini, sono stabiliti dal Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali, e pubblicati sul sito internet I Giardini del Palazzo d’Orleans |, sul sito Istituzionale della Presidenza della Regione, e affissi all’ingresso del Sito.
- I Giardini, di norma, sono aperti tutto l’anno tranne il lunedì e nelle giornate di apertura straordinaria rese note tramite il sito ufficiale.
- L’Amministrazione può disporre variazioni agli itinerari, ai giorni ed agli orari di apertura in caso di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, di interventi di riqualificazione, di condizioni meteorologiche avverse o esigenze di ordine pubblico e comunque in ogni altra circostanza che imponga restrizioni ai visitatori, delle quali sarà data comunicazione con mezzi idonei.
Art. 4
(Gestione, vigilanza e custodia dei Giardini. Sanzioni)
- Il coordinamento dell’attività di gestione dei Giardini è affidato al Servizio 2 del Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali, che sovrintende al rispetto delle previsioni del presente Regolamento.
- Alla vigilanza e custodia dei Giardini provvede il personale della Presidenza della Regione – Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali.
- Il personale di cui al comma 2 è, altresì, preposto alla prevenzione dei comportamenti contrari alle prescrizioni del presente regolamento da parte dei visitatori.
- E’ fatto obbligo ai visitatori di conformarsi alle disposizioni impartite dal predetto personale per l’ordinata fruizione dei Giardini.
- Il personale di presidio dei Giardini è autorizzato, se necessario, ad inibire l’ingresso o la permanenza all’interno degli stessi a chiunque adotti comportamenti inappropriati.
- Il Dipartimento del Cerimoniale e dei Siti Presidenziali e la Presidenza della Regione declinano ogni responsabilità in relazione ad eventuali danni a persone e a cose che dovessero verificarsi a seguito di comportamenti non rispettosi delle prescrizioni del presente regolamento.
- E’ facoltà dell’Amministrazione Regionale porre in essere tutti i poteri di intervento previsti dall’Ordinamento regionale per la custodia del proprio patrimonio, incluso, ove occorra, avvalersi del Corpo Forestale della Regione Siciliana.
- Alle violazioni delle prescrizioni del presente regolamento si applicherà, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa pecuniaria che sarà proporzionata alla violazione arrecata. L’autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie è l’ Amministrazione Regionale.
- E’ fatta salva l’attivazione di ogni ulteriore azione finalizzata ad ottenere l’eventuale risarcimento del danno arrecato al patrimonio naturale ed alle attrezzature dei Giardini, e di ogni eventuale denuncia alle Autorità competenti qualora i comportamenti dei trasgressori integrino fattispecie aventi rilevanza di reato.
