Regolamento

Regolamento per l’accesso e la fruizione dei Giardini di Palazzo Orléans


Art. 1
(Oggetto e finalità)

  1. Il presente regolamento disciplina l’accesso e la fruizione dei Giardini di Palazzo Orléans (di seguito “Giardini”) in sicurezza e in modo da preservare la bellezza e l’integrità del patrimonio vegetale e zoologico degli stessi.
  2. Il comportamento dei visitatori deve essere consapevole e rispettoso del valore storico, culturale, ambientale, faunistico e paesaggistico dei Giardini.

Art. 2
(Apertura ed orari consentiti. Festività)

  1. I giorni e gli orari di accesso ai Giardini sono stabiliti dal Responsabile del Parco Orléans (di seguito “Responsabile”), d’intesa con la Presidenza della Regione, con apposita determinazione resa nota sul sito internet dei Giardini e sul sito istituzionale della Presidenza della Regione e affissa all’ingresso dei Giardini.
  2. I Giardini, di norma, sono aperti tutto l’anno tranne i lunedì e nelle giornate di volta in volta rese note con le modalità di cui al comma 1.
  3. L’ingresso è, inoltre, consentito in occasione di manifestazioni, eventi sociali e culturali di interesse pubblico, organizzati o patrocinati dalla Regione Siciliana o, previa autorizzazione, da privati.
  4. L’Amministrazione può disporre variazioni ai giorni ed agli orari di apertura in caso di lavori di manutenzione, ordinaria o straordinaria, interventi di riqualificazione, condizioni meteorologiche avverse o esigenze di ordine pubblico e comunque in ogni altra circostanza che imponga restrizioni ai visitatori, delle quali sarà data comunicazione con mezzi idonei.

Art. 3
(Biglietti d’ingresso, abbonamenti, convenzioni ed eventi)

  1. Al fine di assicurare la sana gestione finanziaria dei Giardini, l’ingresso è subordinato al pagamento di un biglietto, salvo specifiche e motivate deroghe.
  2. Alla disciplina dei biglietti, degli abbonamenti, dei relativi prezzi e delle esenzioni provvede il Responsabile, previa intesa con la Presidenza della Regione, con apposita determinazione resa nota sul sito internet dei Giardini e sul sito istituzionale della Presidenza della Regione e affissa all’ingresso dei Giardini.
  3. Nessun importo è, in ogni caso, dovuto per i bambini di età inferiore a 10 anni, nonché per le persone con disabilità e relativo accompagnatore. Con provvedimento del Responsabile possono essere previste riduzioni o esenzioni per minori, anziani, scolaresche e gruppi turistici nonchè abbonamenti trimestrali, semestrali o annuali per la fruizione giornaliera dei Giardini per genitori o nonni che accompagnino i propri figli o nipoti di età inferiore a 10 anni. Il Responsabile del Parco può, altresì, stipulare, previa intesa con la Presidenza della Regione, apposite convenzioni con Istituti universitari, scolastici, di ricerca e con associazioni rappresentative di categorie per eventuali esenzioni dai pagamenti.
  4. L’organizzazione di visite ed eventi culturali all’interno dei Giardini è autorizzata, a seguito di apposita richiesta formulata secondo le modalità che saranno indicate nel sito istituzionale dei Giardini, dal Responsabile del Parco, previa intesa con la Presidenza della Regione e previa verifica della compatibilità delle iniziative previste con i Giardini.
  5. L’ingresso ai minori di 14 anni è consentito esclusivamente se accompagnati dal proprio genitore o da un parente o da altro soggetto autorizzato, comunque maggiorenne. Per le scolaresche e le visite di gruppo l’accesso e la fruizione sono consentiti con la presenza dei docenti o accompagnatori autorizzati, che ne assicurano la sorveglianza. Il personale addetto ai Giardini è autorizzato ad effettuare ogni utile accertamento al riguardo.
  6. Le entrate derivanti dagli ingressi ovvero da visite ed eventi sono utilizzate in via prioritaria per la copertura delle spese di mantenimento del patrimonio naturale e faunistico e di manutenzione degli arredi e delle attrezzature dei Giardini.

Art. 4
(Obblighi dei visitatori)

  1. E’ fatto obbligo ai visitatori di assumere comportamenti consapevoli del valore storico, culturale, ambientale e paesaggistico dei Giardini e comunque rispettosi del patrimonio naturale e zoologico in essi contenuto.
  2. In particolare, i visitatori dovranno:
    a) mantenere comportamenti conformi all’ordine pubblico e al buon costume;
    b) astenersi da qualsiasi comportamento che possa causare danni, sotto qualunque forma, al patrimonio naturalistico e artistico nonché agli arredi dei Giardini;
    c) astenersi dal fumare e da ogni comportamento che possa provocare rischio di incendio;
    d) astenersi dal somministrare qualsiasi alimento agli animali e, in generale, da ogni comportamento che possa recare disturbo alla serenità e all’incolumità degli stessi;
    e) astenersi dal portare con sé cani o animali in genere, anche se al guinzaglio o muniti di museruola, con l’eccezione dei cani guida per i non vedenti;
    f) astenersi dall’entrare nelle vasche o gettare oggetti all’interno delle stesse, dal calpestare le aiuole, avendo cura di camminare solo lungo i viali e i percorsi prestabiliti, senza addentrarsi in aree interdette al pubblico;
    g) visitare o comunque soffermarsi esclusivamente nei posti individuati dalla pertinente segnaletica;
    h) depositare eventuali rifiuti esclusivamente negli appositi contenitori;
    i) astenersi da attività di questua sotto qualsiasi forma;
    j) astenersi dallo svolgere qualsiasi attività di natura pubblicitaria, commerciale o di pubblico intrattenimento senza preventiva autorizzazione;
    k) attenersi scrupolosamente agli orari di apertura e di chiusura, alle indicazioni fornite ed alle prescrizioni di volta in volta impartite dal personale addetto alla vigilanza ed alla custodia dei Giardini.
  3. L’ingresso ai Giardini è consentito senza l’utilizzo di alcun tipo di mezzo di trasporto personale, fatta eccezione per quelli in uso alle persone con disabilità. Non è consentito introdurre all’interno dei Giardini: motocicli, biciclette, pattini, monopattini, skateboard, palloni, aquiloni e qualsiasi tipologia di oggetto che possa arrecare disturbo alla quiete degli animali e alla fruizione dei visitatori. L’accesso può essere autorizzato solo ai mezzi di soccorso o ai veicoli destinati ad operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Giardini e delle relative infrastrutture.
  4. Non sono consentite fotografie e riprese video ad eccezione di quelle per uso personale. Ogni altra forma di produzione e diffusione di immagini e filmati aventi natura commerciale o comunque remunerativa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Responsabile, previa intesa con la Presidenza della Regione.
  5. Il personale di cui all’articolo 5 pone in essere ogni iniziativa o misura utile all’ordinato svolgimento delle visite, nel rispetto dello stato dei luoghi, del patrimonio vegetale e zoologico nonché delle vigenti normative e delle presenti disposizioni.

Art. 5
(Gestione, vigilanza e custodia dei Giardini. Sanzioni)

  1. Il coordinamento dell’attività di gestione dei Giardini è affidato al Responsabile, che sovrintende al rispetto delle previsioni del presente regolamento.
  2. Alla vigilanza e custodia dei Giardini provvede il personale della Presidenza della Regione – Segreteria Generale, riconoscibile dall’apposita divisa.
  3. Il personale di cui al comma 2 è, altresì, preposto alla prevenzione dei comportamenti contrari alle prescrizioni del presente regolamento da parte dei visitatori.
  4. E’ fatto obbligo ai visitatori di conformarsi alle prescrizioni impartite dal predetto personale per l’ordinato utilizzo dei Giardini.
  5. Il personale di presidio dei Giardini è autorizzato, se necessario, ad inibire l’ingresso o la permanenza all’interno degli stessi a chiunque adotti comportamenti inappropriati.
  6. Il Responsabile e la Presidenza della Regione declinano ogni responsabilità in relazione ad eventuali danni a persone o a cose che dovessero verificarsi a seguito di comportamenti non rispettosi delle prescrizioni del presente regolamento.
  7. E’ in facoltà dell’Amministrazione regionale porre in essere tutti i poteri di intervento previsti dall’Ordinamento regionale per la custodia del proprio patrimonio, incluso, ove occorra, avvalersi del Corpo Forestale della Regione Siciliana.
  8. Alle violazioni delle prescrizioni del presente regolamento si applica, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro. L’autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie è il Corpo Forestale della Regione Siciliana.
  9. E’ fatta salva l’attivazione di ogni ulteriore azione finalizzata ad ottenere l’eventuale risarcimento del danno arrecato al patrimonio naturale ed alle attrezzature dei Giardini, e di ogni eventuale denuncia alle Autorità competenti qualora i comportamenti dei trasgressori integrino fattispecie aventi rilevanza di reato.

Scarica la Determina n. 1 del 30.07.2021